È stato pubblicato il 26 dicembre 2020 il testo dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito che regolerà – a partire del 1° gennaio 2021 – i rapporti tra l’Unione dei 27 ed il territorio inglese con esclusione, solo per alcuni aspetti, dell’Irlanda del Nord.

E’ confermato che dal prossimo anno terminerà la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi. In virtù delle nuove linee comuni – che si snodano in tre direzioni – tuttavia, alcuni effetti possono dirsi attenuati.

Vediamo i tre aspetti più significativi:

  1. La non applicazione di tariffe sulle merci che risulteranno conformi a determinate regole in materia di origine: infatti l’art. 5 dell’Accordo pone un espresso divieto all’applicazione dei dazi doganali e il successivo art. 6 non consente l’adozione o il mantenimento di alcun onere, tassa o altro prelievo, in relazione alle merci destinate ad essere esportate nei territori della Ue o del Regno Unito. Si badi bene, però, che resta inalterato, anche se attenuato, l’appuramento in Dogana delle merci, a cui sono associati i relativi costi e i tempi di attesa, con effetti, rispettivamente, sui margini degli operatori economici, inevitabilmente ridotti (ove non sia possibile traslare gli oneri aggiuntivi sul prezzo di vendita) e sulla possibilità di servire i mercati con adeguata efficienza;
  2. La sicurezza dei cittadini e la garanzia della piena cooperazione delle autorità competenti, di polizia e giudiziarie, in materia sia civile, sia penale, al fine di combattere il crimine e il terrorismo;
  3. L’istituzione di un Consiglio di partenariato misto che ha il compito di verificare costantemente che l’Accordo sia applicato e interpretato correttamente. Il Regno Unito, infatti, si è del tutto sottratto all’autorità della Corte di giustizia Ue. Punto focale è il rispetto della concorrenza per gli operatori economici dell’Unione e del Regno Unito; dovranno sempre essere assicurate condizioni di uguaglianza e nessuna delle parti dell’Accordo potrà fare leva sulla propria autonomia normativa per concedere benefici particolari, sovvenzioni sleali o altre misure che possano risultare distorsive della concorrenza.

Particolarmente utile, per avere un quadro d’insieme, l’infografica diffusa sul sito della Commissione europea dalla quale risulta, tra l’altro, che non è automatico il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.