Con il DM 4 dicembre 2020, pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.
REGOLA GENERALE: La novità consiste nel fatto che a partire dal 1/1/20211, il tributo dovuto per il primo trimestre deve essere versato entro il 30 maggio, quello relativo al secondo entro il 30 settembre, quello dovuto per il terzo entro il 30 novembre e quello riferito all’ultimo trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
SEMPLIFICAZIONE: se l’imposta da versare non supera i 250 euro, allora
  • il primo trimestre potrà essere pagato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento e cioè entro il 30 settembre 202; in alternativa
  • il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento e cioè entro il 30/11/2021.
Nota bene: Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”. L’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.
L’Agenzia renderà noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e quarto trimestre, ed entro il 20 settembre dell’anno di riferimento per le e-fatture inviate nel secondo, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte “come eventualmente variate dal contribuente”.
Infine, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle e-fatture transitate mediante SdI, l’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare al soggetto passivo, attraverso modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se non si procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione o “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti”, l’imposta non versata sarà iscritta a ruolo a titolo definitivo.